2015-10-29 15:30:00

Omicidio stradale: le novità del nuovo ddl


Via libera della Camera, con 276 favorevoli e 20 contrari, al ddl sul nuovo reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Ora il testo dovrà essere votato al Senato. Molte le novità introdotte, tra cui l'aumento delle pene per chi commette questo tipo di reato in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe o per chi si dà alla fuga. Gianmarco Cesari, avvocato dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, illustra particolari e criticità del ddl al microfono di Francesca Di Folco:

 R. – La novità fondamentale è quella che passa da 2 a 7 anni a 8 e 12 anni di carcere per chi causa la morte di una persona guidando in stato di ebrezza e si applica la revoca della patente per un periodo che va da 10 a addirittura 30 anni. Quindi si sancisce il principio che la patente non è più un diritto inviolabile, ma si revoca a chi dimostra di non far parte della comunità stradale. Molte altre novità importanti, fra cui quella di punire con una pena che va da 5 a 10 anni chi guida in maniera azzardata e temeraria per alcune fattispecie di alta gravità del Codice della Strada. Quindi questo inasprimento di sanzioni va a colpire la criminalità che guida sotto alterazione psico-fisica da droga e da alcool, ma va a colpire anche chi azzarda alla guida. Adesso abbiamo distinte tre fasce: abbiamo una fascia di un omicidio semplice, stradale, con una colpa lieve, che rimane con le stesse pene che ci sono oggi. Chi, invece, azzarda ed è ubriaco - con un tasso che varia da 0,8 a 1,5 - sconterà una pena che va da 5 a 10 anni. Un’altra fascia, invece, prevede questo inasprimento da 8 a 12 anni proprio per la criminalità stradale più efferata. La cosa più importante è che l’omicidio stradale diventa un reato a sé, uscendo da quel ruolo di subalternità di reato di serie B, in cui è sempre stato confinato. Soprattutto, poi, l’omissione di soccorso è colpita in maniera più severa, in quanto ci sarà un aumento di pena che va da due terzi alla metà.

D. – C’è stata una stretta anche per chi causa lesioni stradali?

R. – Analogamente all’omicidio, il disegno di legge istituisce un reato specifico per le lesioni personali che sono cagionate da incidenti stradali e quindi ora saranno “lesioni personali stradali”. Si creerà un art. 590 bis, che rimane sempre punibile se la malattia non supererà i 20 giorni e sarà applicabile anche quando le ferite saranno gravi. Ma la pena rimane purtroppo molto bassa: c’è una pena base da tre mesi ad un anno. Per lesioni gravissime che causano alta disabilità, che riducono in carrozzella le persone per tutta la vita, paraplegiche o addirittura che riducono le persone in stato di coma vegetativo permanente – purtroppo! - la pena rimane da 1 a 3 anni.

D. – Novità ulteriori riguardano anche il conducente che dopo l’incidente si dà alla fuga senza prestare soccorso, è privo di patente o senza assicurazione…

R. – La omissione di soccorso subirà l’aumento di una pena da due terzi alla metà. Per chi guida con una patente revocata o sospesa, senza essere titolare di patente o guida un veicolo di sua proprietà non assicurato, ci sarà un aumento: da un terzo a due terzi, che però non può essere inferiore a 5 anni.

D. – Il disegno di legge prevede anche il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio nei casi più gravi…

R. - Sì, raddoppiano i tempi di prescrizione ed una nuova patente sarà conseguibile solo dopo almeno 15 anni nel caso dell’omicidio e 5 anni nel caso di lesioni. Ci sarà l’arresto obbligatorio in fragranza, però, soltanto per la guida per ebbrezza grave e per la droga. Negli altri casi l’arresto rimarrà facoltativo, anche in caso di guida azzardata e temeraria. La riforma prevede, inoltre, che il Pubblico Ministero potrà chiedere soltanto una volta di prorogare le indagini preliminari.








All the contents on this site are copyrighted ©.