2014-07-18 14:35:00

Cassazione su nullità matrimonio. Commento del prof. Dalla Torre


La nullità delle nozze sancita dai Tribunali ecclesiastici non può essere riconosciuta dallo Stato italiano se la convivenza coniugale è durata almeno tre anni. Lo stabilisce la Cassazione dando ragione ad un uomo che si era opposto alla richiesta della moglie di far valere anche in Italia gli effetti civili della nullità del loro matrimonio dichiarata dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto. In sostanza la sentenza dice che la Chiesa può annullare un matrimonio per quanto riguarda l’aspetto religioso, ma per lo Stato rimangono in piedi i diritti e i doveri dei coniugi. Adriana Masotti ha chiesto a Giuseppe Dalla Torre che cosa non va in questa sentenza da lui definita “grave”:

R. - Io ritengo che la sentenza sia grave per due motivi: perché con questo intervento - che è certamente un intervento unilaterale da parte italiana - si viene a caducare fortemente l’accordo  concordatario sul matrimonio. Allora, è normale che ci possano essere delle diversità di interpretazione dei problemi, ma questi vanno risolti in via diplomatica, negli accordi internazionali, non in via unilaterale da parte dello Stato. Secondo me, poi, è anche grave da un punto di vista molto più generale, perché sostanzialmente nella sentenza la Corte presenta due matrimoni: il matrimonio come atto costitutivo della famiglia e il matrimonio come situazione di fatto. Ora, nel nostro ordinamento, l’ordinamento italiano, la famiglia è una sola, quella nascente dal matrimonio: se il matrimonio c’è, c’è famiglia; se il matrimonio non c’è, famiglia non c’è!

D. - E’ anche vero, però, che nel matrimonio c’è una responsabilità reciproca che ci si assume e che questa sentenza della Cassazione nasce dalla volontà di tutelare il coniuge più debole, anche in caso di nullità…

R. - Questo è vero! Il problema è che qui si raggiunge un obiettivo sacrosanto e giusto attraverso vie tortuose, traverse e - a mio avviso - anche giuridicamente molto criticabili. L’obiettivo vero è quello della necessità di provvedere nei confronti del coniuge, in particolare del coniuge più debole, per quanto riguarda gli aspetti e i profili economici, patrimoniali, di sostentamento. E questo è un obiettivo giusto. Questo obiettivo non è stato, però, fino adesso assicurato per carenza del legislatore italiano. Spettava non al Concordato, ma è materia propriamente statale: c’era una legge del ’29, doveva essere sostituita questa legge del ’29! In secondo luogo la Cassazione, che in questo caso viene sostanzialmente a creare il diritto, avrebbe potuto decidere direttamente sui profili economici senza fare questa strada tortuosa ed ambigua, su cui - appunto - ho molte riserve.

D. - Quindi lei dice che c’è la possibilità di risolvere quest’aspetto - diciamo - dei diritti, quest’aspetto economico…

R. - Basterebbe una legge del Parlamento. Era stato presentato negli anni Ottanta un disegno di legge, che poi non è mai andato avanti… Quindi c’è una inadempienza dello Stato Italiano. Non è possibile che per una inadempienza dello Stato Italiano, poi lo Stato venga in qualche modo ad incidere su un accordo internazionale. E oggi ci troviamo di fronte ad una sentenza delle Sezioni unite - per giunta! -  quindi di una giurisdizione al massimo della sua autorevolezza, che costituisce un ostacolo difficilmente sormontabile.

D. - A questo punto che cosa pensa che succederà?

R. - Certamente succederà che coloro che chiedono la nullità e ottengono la nullità ma non avranno la delibazione, cioè non gli verrà data esecuzione in Italia, chiederanno poi il divorzio.

D. - Per concludere, diciamo che questo problema tecnico si può risolvere ma c’è stato un errore nella modalità in questo caso…

R. - Si è seguito il percorso sbagliato per raggiungere l’obiettivo, assolutamente apprezzabile, che è quello della solidarietà e della sussistenza del coniuge più debole e dei figli.








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