Briefing sulla Costituzione "Universi Dominici Gregis" per le norme del Conclave
La Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II è
stata al centro ieri del briefing con i giornalisti, nella Sala Stampa della Santa
Sede, di mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi. Il servizio di Amedeo Lomonaco:
La Costituzione
apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il
22 febbraio del 1996, stabilisce le norme, oggi vigenti, per l’elezione del Pontefice.
Nella Costituzione si prevede la Sede Vacante anche per la rinuncia del Pontefice.
Durante la Sede Vacante, al collegio cardinalizio è affidato il governo della Chiesa
solamente per il disbrigo degli affari ordinari. Nel periodo di Sede Vacante sono
previsti, poi, due tipi di Congregazioni dei cardinali. La prima è generale e vi partecipano
tutti i cardinali. All’altra Congregazione, definita "particolare" e riservata a questioni
di minore importanza, partecipano il cardinale camerlengo e altri tre porporati elettori
che vengono estratti a sorte ogni tre giorni.
Nella Costituzione, si ricorda
poi che è di 120 il numero massimo di cardinali elettori. Sono esclusi dalla votazione
i porporati che hanno compiuto 80 anni, il giorno in cui inizia la Sede Vacante. Nella
Costituzione si dispone anche che l’elezione del Pontefice continui a svolgersi nella
Cappella Sistina e che i cardinali alloggino nella residenza di Santa Marta, nella
Città del Vaticano. Tra le novità che introduce la Costituzione, l’abolizione dell'elezione
per acclamazione, con votazione unanime e palese, e per compromesso, riservata solo
ad alcuni porporati in rappresentanza di tutti i cardinali elettori. L’unica forma
riconosciuta è quella dello scrutinio segreto.
Sulle questioni che riguardano
il Conclave, e sulla possibilità di anticiparne l’inizio, mons. Juan Ignacio Arrieta
ha ricordato che Benedetto XVI può emettere un Motu Proprio prima della Sede Vacante:
“Il
Papa può modificare la legge del Conclave, prima della Sede Vacante. Quindi, potrebbe
deciderlo con una deroga alla Costituzione, anche per evitare che i cardinali restino
15 giorni in più fuori dalla propria sede… Questo rientra nel possibile. Ma non è
detto che il Papa lo faccia”.
Nessun cardinale elettore può essere escluso
dall’elezione. La rinuncia, che deve essere accettata dal Collegio dei cardinali,
può avvenire per motivi di salute comprovati o grave impedimento. I porporati che,
in qualsiasi modo rivelano a qualunque altra persona, notizie sull’elezione del Pontefice
possono incorrere nella pena della scomunica. Anche un cardinale, che abbia ricevuto
una scomunica, ha comunque diritto di voto. Su possibili rinunce alla partecipazione
al prossimo Conclave è intervenuto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede,
padre Federico Lombardi:
“Credo abbiamo sentito tutti, seguendo le
informazioni, che il cardinale di Jakarta, in Indonesia, ha presentato difficoltà
per suoi motivi di salute. Però l’accettazione dei motivi, valutare se è giustificato
o meno, dipende dal Collegio dei cardinali”.
In base alla Costituzione
Universi Dominici Gregis vigente, trascorsi 15 giorni, al massimo 20, dall’inizio
del periodo di Sede Vacante, tutti i cardinali elettori sono tenuti a procedere all’elezione.
Il primo giorno è prevista una sola votazione. Sono previste, poi, quattro votazioni
al giorno, due al mattino e due nel pomeriggio. I cardinali devono astenersi dall’intrattenere
corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone
estranee all’ambito dello svolgimento dell’elezione. Per quanto riguarda la scheda,
questa ha una forma rettangolare. Nella parte superiore, possibilmente a stampa, compaiono
le parole: 'Eligo in Summum Pontificem'. Nella metà inferiore il cardinale scrive
il nome dell'eletto. La compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da
ciascun cardinale elettore che scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile
non riconoscibile, il nome di chi elegge.
L’unica modifica alla Costituzione
Universi Dominici Gregis è stata introdotta da Benedetto XVI, nel 2007, con
il Motu proprio De Aliquibus mutationibus in normis de eletione Romani Pontifici,
che ripristina, in tutte le votazioni, il quorum dei due terzi per un’elezione valida.
Dopo il 34.mo scrutinio (o 35.mo se si è votato anche il giorno dell’apertura del
Conclave) si procede al "ballottaggio" tra i due cardinali che hanno ottenuto il maggior
numero di suffragi nella votazione precedente. Affinché l’elezione sia valida, è sempre
necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.