Corte di Strasburgo: il divieto di indossare il simbolo religioso della croce viola
la Convenzione dei diritti umani
Era attesa in Gran Bretagna e dopo circa 7 anni è arrivata: si tratta della sentenza
della Corte di Strasburgo che ha dato ragione ad una dipendente della British Airways
a cui l'azienda aveva vietato di portare una croce al collo, perchè in contrasto con
la filosofia della Compagnia impostata ad un’assoluta neutralità. Secondo i giudici
è stato violato l'articolo 9 della Convenzione europea ovvero il diritto di "libertà
di pensiero, coscienza e religione". Gabriella Ceraso ha chiesto un parere
su questo caso a Monica Lugato professore ordinario di Diritto internazionale
alla Lumsa:
R. – E’ una
pronuncia estremamente complessa, perché tanto per incominciare sono quattro casi
riuniti, uno diverso dall’altro tanto per confermare che questi temi del rapporto
tra il diritto di manifestare la religione, il diritto alle libertà religiosa in generale
e l’organizzazione della società in ogni Stato, sono temi che presentano aspetti veramente
di delicatezza estrema. Nel caso della British Airways mi sembra che la decisione
sia senz’altro condivisibile, perché questa croce che la signora riteneva di avere
il diritto di portare era in realtà una croce molto discreta e quindi non poteva,
obiettivamente, creare un problema. Inoltre, l’altro dato significativo è che mi sembra
che la stessa British Airways aveva modificato poi le sue regole sull’uniforme, ammettendo
che i dipendenti potessero indossare simboli religiosi. Quindi, in qualche modo era
tornata indietro dimostrando che si era trattato di una restrizione non proporzionata
– come dice la Corte europea – al diritto di manifestare la propria religione.
D.
– E’ quindi come dire: simboli sì, purché siano discreti …
R. – Bè, adesso
questo è un dato fattuale che io ho ricavato dalla lettura della sentenza e di altri
resoconti che ci sono stati. La considerazione che ha indotto la Corte europea ad
ammettere la violazione dell’art. 9, è contenuta nell’articolo 9 paragrafo 2, dove
cioè si dice che il diritto a manifestare le proprie convinzioni religiose può essere
limitato, ma può essere limitato quando si tratta di un modo necessario per tutelare
un altro interesse pubblico. Qui il problema era l’esigenza della British Airways
di trasmettere una certa immagine della Compagnia. Allora, la Corte soppesa i due
interessi e dice: no, non si può considerare che un interesse di questo tipo sia motivo
legittimo per restringere un diritto fondamentale, che è il diritto della persona
di manifestare la propria religione.
D. – Questa decisione della Corte in un’Europa
che più di una volta si è pronunciata, in materia di simboli religiosi, in modo limitativo,
è un passo a favore, un fattore positivo, un passo controcorrente: lei come lo interpreta?
R.
– Le sentenze a cui lei forse sta pensando, relative al velo islamico, in cui la Corte
invece ha considerato compatibili con la Convenzione europea le restrizioni, sono
state giustificate sulla base di un ragionamento specificamente legato alla condizione
della Turchia. In realtà cioè sono circostanze locali del tutto speciali che hanno
giustificato le sentenze della Corte nelle quali si è ammessa la restrizione all’uso
di simboli religiosi. Mi sembra invece che le sentenze di oggi, vadano nella direzione
di confermare che quelle restrizioni siano ammissibili solo quando possa esserne dimostrata
la necessità per proteggere interessi altrettanto fondamentali in società democratiche.
La Corte fa valere molto un’analisi contestuale: non sono casi che la Corte valuta
in astratto.
D. –La percezione che lei ha – come esperta in questo campo –
è che comunque la religione sia vista come disturbo del sano e del quieto vivere?
R.
– Ma, guardi, io non ho quest’impressione. Il messaggio che viene dalla sentenza è
che c’è una grande attenzione al diritto alla libertà religiosa. In realtà, è una
consapevolezza che questo fa parte, identifica una persona e che quindi le restrizioni
a questo diritto debbano essere valutate tenendo pienamente conto del carattere fondamentale
di questo diritto identitario. Però, al tempo stesso bisogna valutare queste
restrizioni tenendo conto che ci sono altri diritti che possono essere messi in gioco.