Sulle nuove normative vaticane, Sergio Centofanti ha intervistato il prof.
Marcello Condemi, professore associato di Diritto dell’Economia nell’Università
G. Marconi di Roma, già esperto in materia di riciclaggio presso la Banca d’Italia
e componente della delegazione italiana al Gafi.
D. – Professor
Condemi, qual è il contento dei provvedimenti e perché vengono pubblicati adesso?
R.
– Anzitutto, rispondo al secondo interrogativo: perché vengono pubblicati adesso?
Vengono pubblicati adesso perché si è dovuto lavorare nel corso del 2010 all’elaborazione
di documenti in esecuzione della Convenzione monetaria che lo Stato della Città del
Vaticano ha stipulato con l’Unione Europea il 17 dicembre 2009. Che cosa prevede la
Convenzione monetaria? La Convenzione, anzitutto, prevede che lo Stato della Città
del Vaticano utilizzi l’euro come sua moneta ufficiale e conferisca corso legale alle
banconote e alle monete in euro. La stessa Convenzione, per dar modo allo Stato della
Città del Vaticano di adempiere a questo impegno, ha costituito un comitato – costituito
da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, da rappresentanti della Repubblica
italiana, da rappresentanti della Commissione europea e della Banca Centrale Europea
– che ha il compito, tra gli altri, di esaminare le misure adottate dallo Stato della
Città del Vaticano ai sensi dell’articolo 8. Tale articolo prevede che lo Stato della
Città del Vaticano si impegni ad adottare tutte le misure appropriate per attuare
gli atti giuridici e le norme elencate nell’allegato alla presente Convenzione, in
materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della
frode, della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante.
Nell’allegato alla Convenzione monetaria, sono indicati alcuni provvedimenti per ciò
che riguarda la prevenzione del riciclaggio del denaro, la prevenzione della frode
e della falsificazione e, altresì, disposizioni sulle banconote e monete in euro,
con l’indicazione del termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire l’emanazione
di detti atti giuridici e cioè entro il 31 dicembre 2010. All’interno, quindi, dello
Stato si è dovuto lavorare per la predisposizione di alcune leggi – che sono esattamente
quattro – al fine di dare esecuzione alla Convenzione monetaria, entro i termini ivi
previsti, e cioè entro il termine del 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda, invece,
il contenuto dei provvedimenti, partendo dalla legge in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio dei proventi da attività criminosa, va detto che è una legge che disciplina
gli obblighi che i soggetti operanti nello Stato della Città del Vaticano e nell’ambito
della Santa Sede sono tenuti ad osservare. Tali obblighi consistono nell’ adeguata
verifica, comprensiva dell’identificazione e registrazione di soggetti con i quali
si intrattengono rapporti, sia di conto o di altra natura, rapporti continuativi o
di affari; la legge prevede anche obblighi di segnalazione di operazioni sospette,
che rappresentano, al pari delle altre legislazioni esistenti in altri Paesi, gli
obblighi principali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo. La stessa legge, inoltre, prevede la costituzione di un’autorità di
informazione finanziaria ed anche la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie
per la violazione di disposizioni ivi contenute. Ci sono poi altre disposizioni particolari,
di controllo, quali la previsione di un obbligo di segnalazione e anche di registrazione
e di conservazione, relativamente al denaro contante in entrata e in uscita dallo
Stato. Nel testo della legge sono previste disposizioni normative penali in attuazione
di principi contenuti, non solo nella direttiva europea in materia di riciclaggio
ma anche in una raccomandazione del “Gafi” in ordine alla necessità che determinate
fattispecie delittuose siano previste nell’ordinamento degli Stati quali reati presupposto,
cioè quali reati dai quali si originino utilità oggetto di riciclaggio. Quindi, la
legge dispone di fattispecie delittuose, sanzionate penalmente, e di una parte amministrativa,
riguardante – come ho già precisato – previsioni amministrative per contrastare il
fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda,
invece, le leggi sulla monetazione, l’una sulle banconote in euro e l’altra sulle
monete in euro, dettano disposizioni, in particolare, in materia di specificazioni
tecniche, di riproduzione, sostituzione e ritiro di banconote. La legge sulle banconote
precisa i tagli e le specifiche che riguardano le banconote in euro, e cioè si prevede
che siano previsti sette tagli della serie di banconote in euro; essa poi contiene
disposizioni in materia di riproduzione delle banconote in euro, disposizioni in materia
di sostituzione di banconote mutilate o danneggiate e, infine, anche previsioni per
contrastare le riproduzioni illegali. Diciamo che sulla medesima falsariga si muove
la legge in materia di monetazione; essa riguarda i vari valori unitari e le specificazioni
tecniche delle monete in euro, tant’è che all’articolo 1 si prevedono specificazioni
tecniche riguardanti otto valori unitari (da un centesimo a 2 euro) che caratterizzano
appunto le monete che saranno emanate dallo Stato della Città del Vaticano; sono poi
previste anche disposizioni in materia di circolazione, di disegno sulle facce nazionali
e anche disposizioni in materia di emissione di monete commemorative in euro destinate
alla circolazione, oltre che – al pari dell’altra legge – sulla titolarità dei diritti
d’autore. L’ultima legge delle quattro, non ultima in ordine di importanza ma soltanto
in ordine di esame, riguarda la frode e la contraffazione delle banconote e monete
in euro. Viene precisato in questa legge cosa debba intendersi per frode e falsificazione,
e cioè tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o nell’alterazione
di banconote e di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato, e anche per
moneta e banconota; si prevedono, inoltre, obblighi di ritiro dalla circolazione di
banconote e di monete false e si introducono due sanzioni in caso di violazione degli
obblighi di ritiro dalla circolazione delle banconote e monete false e anche, di gran
lunga più pesante, per la produzione e la vendita di banconote e monete false. E la
pena, in quest’ultimo caso, è della reclusione da 3 a 12 anni, ottenuta intervenendo
sull’originario articolo 256, già contenuto nel Codice penale vaticano.
D.
– Per quale ragione sono state emanate, in materia di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo, una legge per lo Stato ed una Lettera apostolica per la Santa Sede?
R.
– Anzitutto, va fatta una precisazione al riguardo. La Santa Sede e lo Stato della
Città del Vaticano, nel contesto delle relazioni internazionali, rappresentano due
soggetti distinti anche se collegati apicalmente: cioè, il Romano Pontefice non solo
è a capo della Santa Sede ma è anche il sovrano dello Stato della Città del Vaticano.
La Santa Sede è l’organo del governo della Chiesa cattolica universale. A capo della
Chiesa vi è il Romano Pontefice che governa la Chiesa, avvalendosi di organismi –
la Curia Romana – ai quali partecipa la sua potestà. Ora, la Santa Sede non ha una
dimensione temporale: lo Stato della Città del Vaticano costituisce lo strumento per
garantire, anche territorialmente, l’indipendenza della Santa Sede da qualsiasi altro
potere. Lo Stato della Città del Vaticano deve garantire alla Santa Sede la piena
e visibile sovranità e indipendenza nella sfera temporale e politica, per la più perfetta
applicazione dei suoi compiti religiosi e spirituali. La Santa Sede, al pari degli
altri Stati, è titolare di prerogative, tra le quali si annovera – appunto – il diritto
di emanare atti giuridici tra i quali sono da menzionare le Lettere Apostoliche in
forma di Motu Proprio, con cui, nel caso di specie, è stata recepita nell’ordinamento
canonico una legge civile. Da qui, la necessità quindi di far propria o di introdurre
nell’ordinamento canonico – sostanzialmente – della Santa Sede, una legge civile che
è appunto la legge dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione
e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ecco la ragione
per cui la Lettera apostolica, dopo una premessa di ordine pastorale, precisa che,
nell’approvare la legge concernente la prevenzione e contrasto del riciclaggio e dei
provvedimenti di attività criminosa e del finanziamento del terrorismo, che viene
oggi promulgata, stabilisce che la suddetta legge dello Stato della Città del Vaticano
e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i dicasteri della Curia Romana
e per tutti gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, ove essi svolgano le
attività di cui all’articolo 2 della legge medesima”; articolo 2 che prevede – appunto
– le attività di carattere finanziario – in linea generale – in presenza delle quali
i soggetti che le svolgono sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Con lo stesso Motu Proprio, poi, il Sommo Pontefice costituisce l’Autorità di Informazione
Finanziaria che è prevista nell’articolo 33 della legge in materia di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e stabilisce altresì
che la stessa autorità di informazione finanziaria eserciti i suoi compiti non solo
nei confronti dei dicasteri della Curia Romana ma anche di tutti gli altri organismi
ed enti che esercitano la loro attività nella Città. Infine, il Motu Proprio delega
i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare
la giurisdizione penale nei confronti dei dicasteri della Curia Romana e di tutti
gli organismi ed enti di cui alla lettera a). Sostanzialmente si è avvertita la necessità
di dover trasferire nell’ambito dell’ordinamento canonico, come ho precisato poc’anzi,
cioè nell’ambito della Santa Sede una legge civile emanata dallo Stato della Città
del Vaticano, qual è quella – appunto – in materia di riciclaggio contenente anche
sanzioni penali, al fine di applicare agli enti ed organismi dipendenti dalla Santa
Sede, tra i quali c’è anche lo Ior, l’Istituto per le opere di religione, che negli
ultimi tempi è stato un po’ sotto le luci dei riflettori la legge antiriciclaggio.
Quindi, con il Motu Proprio, nell’introdurre nell’ordinamento della Santa Sede la
legge anti-riciclaggio, si costituisce un’unica autorità, che eserciterà i propri
compiti – un’autorità di informazione finanziaria – per gli enti e gli organismi dello
Stato della Città del Vaticano e per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Santa
Sede.
D. – Quali sono i tratti peculiari del nuovo impianto normativo?
R.
– Direi che i tratti peculiari dell’impianto normativo li ho in parte già indicati
poc’anzi, ma vorrei – specie in materia di riciclaggio – segnalare e sottolineare
alcuni aspetti che si pongono con caratteristiche di peculiarità. La legge anti-riciclaggio
sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
introduce il reato di “auto-riciclaggio”. E’ una fattispecie che ancora in alcuni
ordinamenti non è presente ma che è richiesta da principi vigenti nella comunità internazionale.
Lo Stato della Città del Vaticano, e anche la Santa Sede – in virtù del Motu Proprio,
come dicevo poc’anzi – ha introdotto non solo il reato di “riciclaggio”, ma anche
il reato di “anti-riciclaggio”, tant’è vero che all’articolo 3 della legge si prevede
che nei confronti della persona che ha commesso il reato grave, che è appunto il reato
che nella legge viene indicato come il “reato presupposto”, cioè il reato – come dicevo
poc’anzi – che è produttivo di beni o utilità che poi possano essere riciclati, si
applichi una reclusione da due a sei anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro, che
è una pena meno pesante rispetto al riciclaggio ordinario, cioè commesso da colui
il quale non abbia commesso il reato presupposto. L’altro aspetto di peculiarità di
questa legge è appunto contenuto nell’articolo 2, che ho poc’anzi richiamato nel delineare
i tratti caratteristici del Motu Proprio, il quale indica le attività alle quali si
applicano gli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento
al terrorismo. Ecco: a differenza delle altre leggi, e per tener conto della peculiarità
dell’ordinamento del Vaticano, si è ritenuto di dover far riferimento non già agli
enti e agli organismi – società, banche, intermediari finanziari, operatori di varia
tipologia – ma si è ritenuto di dover indicare le attività da assoggettare, indipendentemente
dai soggetti, poi, che svolgano queste attività, al fine di abbracciare il maggior
numero possibile di soggetti che comunque svolgano le attività indicate nell’articolo
2, ma anche per tener conto della peculiarità dell’ordinamento vaticano nell’ambito
del quale non esistono banche ai sensi della legislazione vaticana: non esistono intermediari
finanziari perché non esistono leggi che definiscano i soggetti come tali, ma che
comunque si trovino a poter svolgere attività che, ai sensi della normativa europea
e ai sensi dei principi e degli standard internazionali, svolgano comunque attività
che debbano essere assoggettate agli obblighi anti-riciclaggio. Da qui, l’indicazione
ampia di ogni soggetto – persona fisica o giuridica, ente od organismo di qualsivoglia
natura, incluse le filiali e le succursali dei soggetti esteri – che svolgano professionalmente
un’attività consistente in una serie di attività che sono appunto indicate nell’articolo
2; ed indico nell’intermediazione, a titolo esemplificativo, l’intermediazione assicurativa,
l’assunzione di partecipazione, ricevere deposito o altri fondi rimborsabili dal pubblico,
nel concedere crediti per proprio conto, nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento
e tante altre attività – l’elenco è molto lungo – fino a ricomprendere anche l’attività
svolta da professionisti nell’ambito dell’ordinamento dello Stato della Città del
Vaticano. L’altra peculiarità è rappresentata dall’articolo 39 della legge che, appunto,
riguarda i movimenti cosiddetti trans-frontalieri, cioè quei movimenti di denaro contante
in entrata o in uscita dallo Stato, il quale articolo 39 prevede un obbligo di dichiarazione,
di registrazione e di conservazione precisando che ogni persona fisica che entri od
esca dallo Stato, trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilità
dalla disciplina vigente nell’ordinamento europeo, deve dichiarare tale somma in forma
scritta all’autorità di informazione finanziaria, fornendo una serie di dati tra i
quali i dati identificativi, di importo del denaro, l’itinerario seguito in modo da
poter consentire anche un controllo su questa tipologia di movimentazione. Questa
disposizione è stata introdotta nell’ordinamento vaticano, perché? Perché si è voluto
aggiungere questa disposizione a quella che è già presente sul territorio italiano,
ma ovviamente presente anche in virtù di un regolamento europeo sul territorio degli
altri Stati comunitari, al fine di rafforzare questo controllo. Infatti, già anche
senza la previsione di questo articolo 39, tutti i soggetti che sarebbero fuoriusciti
dal territorio vaticano o avrebbero fatto ivi ingresso, debbono già – ai sensi della
legislazione italiana e ai sensi del regolamento europeo – applicare disposizioni
riguardanti il controllo del denaro in entrata e in uscita dalla Unione Europea. L’Italia,
a questo punto, rappresenta uno Stato dal quale si esce dall’Unione Europea per fare
ingresso – nel caso di specie, come ho appena precisato – nell’Ordinamento vaticano.
L'Autorità di Informazione Finanziaria, a questo punto e in base alla disposizione
che ho appena indicato e richiamato, svolge i propri compiti non solo per gli organismi
ed enti dello Stato della Città del Vaticano, ma anche per gli organismi ed enti dipendenti
dalla Santa Sede. E’ un’unica autorità, che è titolare di compiti particolarmente
incisivi, pregnanti di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo, con compiti anche di vigilanza e di controllo, di emanazione di disposizioni
normative e anche di studio di materia di riciclaggio e di finanziamento, e con la
possibilità, con il compito precipuo di ricevere la segnalazione di operazioni sospette.
L’ultima disposizione – l’ultima soltanto per richiamare quelle che ritengo siano
meritevoli in prima battuta di una qualche indicazione – c’è l’articolo 42 che prevede
sanzioni amministrative e pecuniarie il cui arco edittale è rappresentato e indicato
da 10 a 250 mila euro, sanzioni che vengono irrogate nei confronti di tutti i soggetti
obbligati, quindi sia persone fisiche sia enti, persone giuridiche o comunque diverse
dalle persone fisiche, ma con un’ulteriore precisazione: che il soggetto sanzionato,
qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare
l’azione di regresso nei confronti dell’autore della violazione. Quindi, si è voluto,
in definitiva, colpire la persona fisica poiché si ritiene che quest’ultima sia, comunque,
l’artefice della violazione, ancorché poi la legge preveda che la sanzione debba essere
applicata nei confronti della persona giuridica.
D. - L’ampiezza della
normativa emanata permette allo Stato della Città del Vaticano e alla Santa Sede di
accedere nell’elenco dei Paesi equivalenti, la cosiddetta “White List”?
R.
- Diciamo che la disciplina, che sarà emanata, è una disciplina - direi - abbastanza
ampia, articolata, sì da abbracciare quanto previsto nella direttiva europea, che
detta appunto disposizioni in materia di riciclaggio e di contrasto al riciclaggio
del finanziamento al terrorismo. Quindi, si tratta di una disciplina puntale, articolata
e che disciplina gli aspetti fondamentali e principali in materia di contrasto e di
finanziamento del terrorismo. E’ chiaro che parlare di Stato equivalente significa
che ha una connotazione giuridica ben precisa e significa far parte di un elenco di
Stati che sono indicati - nel caso della legislazione italiana - in un decreto del
ministro dell’Economia e delle Finanze del 2008 e si tratta di Stati che rispondano
a requisiti o la cui legislazione risponda a requisiti in materia di contrasto al
finanziamento del terrorismo, previsti e disciplinati dalla legislazione europea e
dai principi dettati dalla Comunità internazionale, leggasi in modo particolare “Gafi”.
Io ritengo che la disciplina, in sé per sé, sia ampia ed articolata e che consenta
sicuramente alla Città del Vaticano di avere un apparato normativo di livello pari
a quello che è presente in altri ordinamenti avanzati, molto avanzati, e che può quindi
consentire alla Città del Vaticano e alla Santa Sede di poter iniziare il percorso
per l’inserimento nella cosiddetta “White List”: tecnicamente si tratta di pervenire
al risultato dell’introduzione nell’elenco dei Paesi equivalenti. Questo comporterà
- allorquando si perverrà a questo obiettivo - di consentire alla Città del Vaticano
di poter colloquiare ed intrattenere rapporti con altri organismi esistenti presso
altre giurisdizioni, adempiendo agli obblighi soltanto di adeguata verifica e agli
obblighi semplificati di adeguata verifica e non invece ad obblighi rafforzati di
adeguata verifica, come sta invece accadendo adesso non facendo parte e non essendo
inserita la Città del Vaticano nell’elenco dei Paesi equivalenti. A questo punto -
direi - che si è nelle condizioni di poter iniziare il percorso per essere inseriti
nella lista e, quindi, percorrere questa ulteriore tappa verso l’inserimento nell’elenco
dei Paesi - appunto - equivalenti.
D. - Quali sono le tappe successive
che lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede potrebbero prefigurarsi?
R.
- Direi che a questo punto - emanata la legge e quindi essendo in possesso di un apparato
normativo ed ordinamentale che collochi la Città del Vaticano e la Santa Sede tra
i Paesi in possesso appunto di una legislazione avanzata - il passo successivo è quello
di iniziare ad intrattenersi con gli Organismi internazionali che si occupano di contrasto
e riciclaggio del finanziamento del terrorismo. La Santa Sede ha già preso contatti
con il “Gafi” al fine di iniziare con questo organismo una fase di verifica, di colloqui
tesi alla verifica della qualità del proprio ordinamento, anche eventualmente apportando
quegli affinamenti necessari che fossero richiesti, non solo dall’evoluzione stessa
della disciplina ma anche da elementi e da convenzioni esistenti, che potrebbero essere
recepiti nell’ordinamento della Città del Vaticano e della Santa Sede. Quindi avendo
già preso contatti, si tratta ora - alla luce di questa nuova legge, di questo nuovo
apparato normativo - di continuare lungo questa strada al fine anche di partecipare
a pieno titolo in queste Organizzazioni internazionale, al fine di partecipare anche
- possibilmente - ai lavori così da potersi coordinare con questi Organismi per affinare
la propria legislazione e quindi al fine di percorrere quel tratto di strada che manca
ancora per l’ingresso nella cosiddetta “White List”. Passo, questo, che sulla base
della legislazione esistente dovrebbe essere abbastanza agevole.