2010-10-13 14:38:23

Indagine Ue sulle esenzioni dell'Ici in Italia: non privilegi, ma riconoscimento di attività di forte rilevanza sociale


La Commissione europea di Bruxelles ha annunciato ieri l’apertura di una indagine per verificare se le esenzioni dal pagamento dell’Ici, che in Italia riguardano immobili ecclesiastici e appartenenti ad associazioni no profit, sono contrarie alle regole europee sulla libera concorrenza. Il governo italiano – afferma una nota della Farnesina – è convinto di poter dimostrare in maniera chiara e definitiva alla Commissione le buone e fondate ragioni che giustificano la disciplina cointestata, la quale non determina una violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. Sulla questione Sergio Centofanti ha sentito Patrizia Clementi, esperta dell’avvocatura dell’arcidiocesi di Milano per il settore tributario: RealAudioMP3

R. – Innanzitutto, va fatta una premessa: non c’entra niente il Vaticano, non c’entra niente la Chiesa italiana come entità astratta. Si tratta dei singoli enti ecclesiastici – le parrocchie, gli istituti religiosi, le fondazioni di culto, le diocesi: sono questi gli enti ecclesiastici. Non c’entra niente il Vaticano e non significa niente dire “la Chiesa” in generale. Seconda puntualizzazione sulle esenzioni: si tratta di una norma prevista dallo Stato italiano che non riguarda soltanto gli enti ecclesiastici e non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici, ma riguarda gli immobili dove gli enti non commerciali svolgono otto – e solo otto – tipi di attività. Possiamo ricordarle: sono le attività assistenziali, culturali, sanitarie, didattiche, ricettive, sportive, ricreative e previdenziali. Sono attività connaturate da una forte valenza di rilevanza sociale.

D. – Si parla solo della Chiesa, ma sono interessate dall'indagine europea anche associazioni laiche no-profit e onlus …

R. – Sì, decisamente! Tutti quelli che, secondo la normativa, rientrano nella categoria degli enti non commerciali. Certamente gli enti ecclesiastici ma, appunto, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato, tutte le onlus: sono tutti enti che hanno l’assenza del fine di lucro soggettivo, cioè non hanno un padrone che ha il diritto di portare a casa gli eventuali utili, non solo, ma che svolgono in maniera non esclusiva attività commerciali così come qualificati dalla norma fiscale.

D. – Ci può fare un esempio?

R. – Ad esempio: se una parrocchia apre una mensa per i poveri e, magari, ha un contributo in convenzione dal comune o dalla provincia, dalla regione, oppure o in aggiunta prevede una specie di prezzo anche se minimo, di 50 centesimi - magari a scopo educativo - ecco, per il fisco questa è un’attività commerciale perché c’è una prestazione e c’è una contro-prestazione. Ma secondo la norma di esenzione dell’Ici, l’immobile in cui si svolge questa attività è un immobile esente perché è un immobile utilizzato da un ente non commerciale – la parrocchia – dove si svolge un’attività che rientra in una delle otto tipologie di cui abbiamo parlato: sarebbe, in questo caso, l’attività di carattere esistenziale. Capisce che dal punto di vista del fisco è comunque un’attività commerciale perché c’è una prestazione e una contro-prestazione.

D. – Che cosa dire per quanto riguarda una casa religiosa che ospiti, per esempio, pellegrini o ritiri spirituali?

R. – Gli immobili destinati alle attività ricettive sono esenti a condizioni che rispettino determinate condizioni. E’ un’attività non alberghiera; deve rivolgersi innanzitutto a un’utenza predeterminata. La parrocchia che ha la casa per ferie, la utilizzerà per i propri parrocchiani. Facciamo l’esempio del collegio: la utilizzerà per i propri studenti e le loro famiglie. Nel caso di un istituto religioso, deve avere un’utenza di riferimento. Può, naturalmente ospitare tutti, ma se vuole rientrare nei limiti previsti per l’esenzione, deve darsi un limite in riferimento all’utenza. Non deve poi essere disponibile all’accoglienza per tutto l’anno. Se risponde a tutte queste caratteristiche, ha diritto ad avere l’esenzione dall’Ici; se invece no, non ne ha diritto.

D. – Questa esenzione non è dunque un privilegio, come viene presentata...

R. – Non è un privilegio! Come tutte le norme di esenzione, ha una logica e la logica è: il comune – perché è il comune che riceve l’Ici – rinuncia all’Ici in cambio del beneficio che tutta la collettività riceve dal fatto che nel suo territorio, in un immobile situato nel suo territorio, un ente senza fine di lucro svolge un’attività di rilevante importanza sociale.







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