Motu proprio di Benedetto XVI sulla modifica di due canoni del Codice di Diritto Canonico
relativi a diaconato e matrimonio
E’ stato pubblicato oggi il Motu proprio di Benedetto XVI “Omnium in mentem” sulla
modifica di alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico relativi a due questioni:
il diaconato e il matrimonio. Le modifiche arrivano dopo lunghi anni di studio che
risalgono al Pontificato di Giovanni Paolo II. Ce ne parla Sergio Centofanti:
La prima
modifica riguarda due canoni sul sacramento dell’Ordine (1008 e 1009) ed è stata operata
per meglio precisare la distinzione tra episcopato, presbiterato e diaconato, laddove
“la facoltà di agire in persona di Cristo Capo” – spiega in una nota mons. Francesco
Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi - è riservata
solo ai vescovi e ai presbiteri, mentre i diaconi “ricevono l’abilitazione a servire
il Popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della Carità”. Una
questione dunque solo formale.
La seconda modifica
riguarda tre canoni sul matrimonio (1086, 1117 e 1124) relativi ai fedeli separati
dalla Chiesa “con atto formale”. Ascoltiamo in proposito mons. Juan Ignacio
Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi:
R.
– La modifica riguarda la soppressione della frase sulla separazione dalla Chiesa
“con atto formale”, che escludeva dall’obbligo di sposarsi in chiesa quei battezzati
cattolici che avessero lasciato la Chiesa, entrando per esempio nelle sette. Si pensava
che - per evitare che il loro matrimonio, una volta rientrati nella Chiesa, fosse
ritenuto non valido per difetto di forma - si dovesse introdurre quella frase. Poi
si è visto che quella frase non funzionava nemmeno pastoralmente, complicando le cose
nel momento in cui queste persone volevano ritornare nella Chiesa: infatti, si trovavano
con una difficoltà in più, perché la Chiesa considerava valida un’unione che invece
era effimera.
D. – Quali sono, dunque, le conseguenze
pratiche?
R. – Queste persone, in questo caso, si
trovano come due cattolici, i quali, anziché sposarsi in Chiesa, si sposano in comune:
la Chiesa non considera questo un matrimonio valido.
D.
– Quindi, per quei battezzati che si sono separati dalla Chiesa con atto formale -
e che desiderano ritornare cattolici - è più facile regolarizzare le unioni…
R.
– E’ più facile regolarizzare le unioni ed è più facile accogliere quelle persone
nella Chiesa.