2017-10-14 18:04:00

Si è concluso il processo riguardante fondi della Fond. Bambino Gesù


Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: fase conclusiva del processo per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù


Oggi, sabato 14 ottobre, con inizio alle ore 9.30, presso l’Aula del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano ha avuto luogo la fase conclusiva del processo per la distrazione di fondi
della Fondazione Bambino Gesù.
Erano presenti, oltre al Collegio giudicante (i professori Paolo Papanti-Pelletier, Presidente;
Venerando Marano, Giudice; Carlo Bonzano, Giudice) e il Promotore di Giustizia Aggiunto, il prof.
Roberto Zannotti (assente il prof. Gian Piero Milano), i due imputati: Giuseppe Profiti, difeso
dall’avvocato d’ufficio Antonello Blasi, e Massimo Spina, difeso dall’avvocato d’ufficio Alfredo
Ottaviani.
L’Udienza è stata dedicata anzitutto alle arringhe degli avvocati d’ufficio.
Successivamente hanno avuto luogo brevi repliche del Promotore di Giustizia Aggiunto, il
prof. Roberto Zannotti, e degli avvocati Antonello Blasi e Alfredo Ottaviani. Poi le dichiarazioni
conclusive degli imputati, a cui è seguita la Camera di consiglio. L’Udienza è terminata intorno alle
ore 12.15.
Alle ore 14.20 il Tribunale è rientrato in Aula e il Presidente ha dato lettura del Dispositivo.
 

 Sentenza del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nel procedimento penale a carico di Giuseppe Profiti e Massimo Spina

In nome di Sua Santità
Papa Francesco
Il Tribunale

Visto l’art. 417, comma 1, c.p.p. e riqualificato il fatto oggetto di imputazione ai sensi dell’art.
175 c.p. (abuso di ufficio),
visto l’art. 422 c.p.p.,

c o n d a n n a
Profiti Giuseppe alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, alla interdizione temporanea dai
pubblici uffici per un periodo di eguale durata e alla multa di € 5.000,00 (cinquemila), previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 59 c.p.;
visto l’art. 423 c.p.p., concede al predetto imputato il beneficio della sospensione condizionale
della condanna per il termine di 5 (cinque) anni;
visto l’art. 425 c.p.p., richiama il condannato sull’importanza del beneficio concessogli e lo
ammonisce che, se entro il termine stabilito commetta un nuovo reato, dovrà espiare la pena a
norma di legge;
visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p.,
lo condanna al rifacimento delle spese processuali;
visto l’art. 421 c.p.p.
a s s o l v e
Spina Massimo per non aver commesso il fatto.

Città del Vaticano, 14 ottobre 2017
F.to Paolo Papanti-Pelletier, Presidente
“ Venerando Marano, Giudice
“ Carlo Bonzano, Giudice
“ Elisa Pacella, Cancelliere supplente.
IL CANCELLIERE








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