2014-06-12 13:31:00

Consulta: chi cambia sesso mantiene rapporto di coppia giuridicamente regolato


“Un passo verso la giuridificazione delle convivenze di fatto omosessuali che può depotenziare l’istituto del matrimonio”. Il giurista Alberto Gambino commenta così la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare illegittima la norma che annulla le nozze se uno dei due coniugi cambia sesso, perché non prevede per la coppia che voglia continuare una vita assieme un’altra forma di convivenza giuridicamente regolata. In altre parole il cambio di sesso di uno dei coniugi scioglie il matrimonio, ma per chi lo vuole deve essere possibile una forma di unità della coppia sotto altra forma giuridica. Quale il significato di questo pronunciamento? Paolo Ondarza lo ha chiesto allo stesso Gambino:

 

R. – Ha il significato di dare una lettura ulteriore ad una precedente sentenza della Corte Costituzionale del 2010, dove – con riferimento alle unioni omosessuali – aveva detto che, in situazioni specifiche, la Corte Costituzionale stessa potrebbe regolarizzare queste forme di convivenza. Oggi la Corte  dà una luce ulteriore perché dice che quelle situazioni specifiche potrebbero essere non situazioni individuali di bisogni, ma la Corte si riferisce a situazioni di coppia. Quindi indica la strada di una giuridificazione delle convivenze di fatto di tipo omosessuale.

D. – Quindi, si può parlare di una porta spalancata a favore delle unioni civili?

R. – Sì, la Corte poteva intraprendere due strade. La prima è riconoscere i diritti individuali: dire che davanti una situazione di convivenza - tra l’altro con matrimonio – di una coppia eterosessuale nel momento in cui con la rettificazione di sesso ci troviamo davanti ad una situazione incompatibile con il nostro Codice Civile – che, , richiede la differenziazione sessuale – allora, davanti a questa situazione molto specifica comunque bisognava verificare se uno dei due soggetti avesse stati di bisogno, di affidamenti che portassero una tutela. Quindi, si andava nelle situazioni di tipo individuale. Invece, la Corte ha assunto una seconda strada: di cristallizzare l’intera unione e stabilire che questa forma di convivenza omosessuale - alla luce anche del pregresso rapporto che ha dato una certa stabilità - deve essere tuttavia ritenuta rilevante da un punto di vista giuridico. Fa leva sull’articolo 2 della Carta Costituzionale con un’accezione di formazione sociale che prevedrebbe, a questo punto, anche le unioni di carattere omosessuale.

D. – Viene indebolito, intaccato, il modello eterosessuale del matrimonio, l’istituto del matrimonio?

R. - L’istituto del matrimonio viene intaccato tanto più questa nuova forma giuridica che indica la Corte entra in competizione con esso. Se entra in competizione con l’istituto tradizionale del matrimonio –dove la differenza di sesso è comunque il presupposto – allora, certo, abbiamo davanti a noi una piattaforma con nuove forme di giuridificazione di queste convivenze, che possono depotenziare l’istituto matrimoniale.

D. – Il monito della Corte è di introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa e diversa dal matrimonio che consenta ai coniugi di continuare ad essere tutelati e a stare insieme. Ma, mancano davvero le tutele giuridiche?

R. – Direi che non mancano le tutele giuridiche perché già la nostra giurisprudenza ha riconosciuto - facendo leva, appunto, sull’affidamento nelle convivenze – gran parte di diritti che riguardano gli stati di bisogno. Se, viceversa, si vuole cristallizzare in termini giuridici anche il vincolo, il legame affettivo, evidentemente occorre legiferare su questo. Però, questo entra davvero in competizione con l’istituto matrimoniale.








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