Egitto: resa nota la bozza della Costituzione. Garantita la libertà religiosa
La Repubblica araba d'Egitto è “uno Stato sovrano unito e indivisibile, una Repubblica
democratica fondata sulla cittadinanza e sullo stato di diritto”. Così viene definita
la nazione egiziana nella bozza di nuova Costituzione predisposta dai 50 membri dell'Assemblea
costituzionale e destinata a essere sottoposta a referendum popolare entro il gennaio
2014. Del testo costituzionale – accusato dai critici de venature “liberticide” per
l'eccessivo potere attribuito alle forze armate – è stata fatta circolare una versione
non ufficiale – consultata dall'agenzia Fides – che permette di valutare in modo oggettivo
gli articoli di legge riguardanti l'esercizio della libertà religiosa. L'articolo
2 definisce l'islam come religione di Stato” e i principi della Legge islamica (Sharia)
vengono riconosciuti come “la fonte principale della legislazione”. L'articolo 3 stabilisce
che i cristiani e gli ebrei egiziani potranno seguire le norme derivanti dai rispettivi
principi di giurisdizione canonica e religiosa per quanto riguarda il proprio status
personale e le questioni connesse alla vita e alla pratica religiosa, a partire dalla
scelta dei propri capi spirituali. Nell'articolo 50, l'epoca copta viene elencata
tra gli elementi che rientrano nell'eredità condivisa della civiltà egiziana. Nel
l'articolo 64, la libertà di credo viene definita come “assoluta”. La libertà della
pratica religiosa e la costruzione di luoghi di culto per gli appartenenti alle religioni
abramitiche è garantito e regolato per legge. L'articolo 74 riconosce ai cittadini
il diritto di formare partiti politici, ma è vietato “costituire partiti politici
fondati sulla religione”, o sulla base di criteri discriminatori legati al sesso,
all'origine, all'appartenenza settaria. L'articolo 244 sancisce l'impegno delle istituzioni
statali a operare affinchè nel prossimo parlamento siano rappresentati in maniera
appropriata “i giovani, i cristiani e le persone disabili”, pur senza stabilire “quote”
di rappresentanza parlamentare pre-definite. (R.P.)