2013-10-17 13:11:28

I Giuristi per la Vita chiedono un avvocato per gli embrioni minacciati di morte


Embrione: soggetto di diritto o grumo di cellule? La Corte costituzionale è chiamata in questi giorni a esprimersi sulla costituzionalità del diritto del concepito tutelato dalla Legge 40. A sollevare la questione è stato il caso di una coppia di Firenze, che ricorsa a fecondazione artificiale ha chiesto la revoca del consenso all’impianto di nove embrioni e l’utilizzo di questi per attività scientifica o di ricerca. Il servizio è di Paolo Ondarza:RealAudioMP3

Un banco di prova per l’applicazione della Legge 40. Questo rappresenta secondo l’associazione Giuristi per la Vita il parere che la Corte costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Firenze, dovrà esprimere circa il caso di una coppia che ha chiesto la revoca del consenso all’impianto di nove embrioni soprannumerari malati o non biopsabili, creati nell’ambito di un procedimento di fecondazione assistita e l’utilizzo di questi per attività scientifica o di ricerca. Il presidente di Giuristi per la Vita, Gianfranco Amato:

R. – Ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo di assalto per via giudiziaria della Legge 40. In questo caso, si tratta dell’art. 13 – il quale prevede un divieto assoluto di qualunque tipo di ricerca clinica o sperimentale sull’embrione, che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso embrione; e l’art. 6 – che vieta la revoca del consenso all’impianto, dopo la fecondazione dell’ovulo.

D. – Cioè, una volta avviata la fecondazione non si può revocare il consenso all’impianto...

R. – Certo, certo. Questi sono due capisaldi della Legge 40, che hanno fatto sì che ci fosse la mobilitazione della campagna referendaria.

D. – Diceva che si tratta dell’ennesimo assalto, per via giudiziaria, ai divieti posti dalla Legge 40. In questo caso, però, non si sta parlando in termini ipotetici. Infatti, per la prima volta gli embrioni sono già tutti vivi e quindi per legge, non importa se malati o no, soggetti di diritto al pari dei genitori...

R. – Esattamente questo è il punto fondamentale. E’ la prima volta che si è di fronte a una controversia legale su questa delicata materia, dopo la produzione degli embrioni e, come si è detto, quando sono già in vita. In tutte le cause, infatti, precedentemente affrontate, sia la domanda che la contestazione, sotto vari profili della legittimità costituzionale della Legge 40, erano state sempre proposte da coppie che non avevano ancora prodotto gli embrioni o che chiedevano di produrli in numero superiore a quello previsto, oppure che chiedevano di ricorrere alle tecniche di fecondazione eterologa, anche queste vietate dalla legge.

D. – Proprio perché la Legge 40 tutela il concepito come un soggetto di diritto, quindi non un grumo di cellule, voi avete chiesto la nomina di un curatore speciale, che possa difendere i diritti di questi nove embrioni...

R. – Certo, giacché siamo di fronte a un evidente conflitto d’interesse fra il genitore e il concepito, perché la sperimentazione implica la soppressione dell’embrione. E’ chiaro che ci troviamo di fronte a uno di quei casi di conflitto, che normalmente la legge regola attraverso la possibilità di nomina di un curatore speciale. Chiediamo che quindi qualcuno rappresenti l’embrione in questo procedimento, anche per garantire il principio dell’art. 111 della Costituzione, il quale impone che ogni processo si debba svolgere nel contraddittorio tra le parti. Come ricordavamo, la Legge 40 dispone che i diritti di tutti i soggetti debbano essere assicurati, a cominciare appunto dal concepito.

D. – A prescindere dallo stato di salute dell’embrione, nel senso sia esso malato o sano...

R. – Non c’è dubbio. La Legge 40 non fa distinzione. Davvero allora prevarrebbe la logica dello scarto e questa sarebbe un’aberrazione.

D. – Qualora la vostra richiesta non venisse accolta?

R. – Giacché noi non siamo una parte costituita in questo procedimento, il nostro è un appello, un suggerimento, un sollecito. Presenta quattro possibilità: la Corte può accogliere l’istanza, quindi nominare un curatore speciale – e noi lo abbiamo indicato nella persona del prof. Pino Noia – può respingere l’istanza, e in questo caso motiverebbe il perché, ma potrebbe anche teoricamente non rispondere o potrebbe anche utilizzare una soluzione un po’ “pilatesca”, attraverso una decisione di carattere formale, procedurale.







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