Motu proprio. Il Papa lascia ai cardinali la facoltà di anticipare il Conclave
E’ stata pubblicata lunedì la Lettera apostolica in forma di Motu proprio "Normas
nonnullas" su alcune modifiche alle norme relative all’elezione del Papa. Nel documento,
Benedetto XVI apporta alcune modifiche alle precedenti normative per “assicurare il
migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del
Romano Pontefice” e “in particolare una più certa interpretazione ed attuazione di
alcune disposizioni”.
“Nessun Cardinale elettore – afferma Benedetto XVI -
potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto,
fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75” della Costituzione Universi
Dominici gregis.
E’ stato inoltre stabilito che, “dal momento in cui la Sede
Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli
assenti prima di iniziare il Conclave”. Il Papa lascia “peraltro al Collegio dei Cardinali
la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i
Cardinale elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio
dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio
della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione”.
Si
precisano inoltre le norme per la segretezza del Conclave: “L’intero territorio della
Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il
suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza
e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice.
In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera,
che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla
Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano”.
Tutte le persone “che
per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di
quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in
modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono
obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali
elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno
prestare giuramento” secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione
comporterà “la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica”.
“Aboliti
i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la
forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium”.
Il Papa stabilisce, pertanto, “che per la valida elezione del Romano Pontefice
si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori
presenti e votanti.”
“Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74” della Costituzione
Universi Dominici gregis non avranno esito, è stabilito che “sia dedicato un giorno
alla preghiera, alla riflessione e al dialogo”; nelle successive votazioni, “avranno
voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il
maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida
elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno
due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due
nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva”.
“Avvenuta canonicamente
l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario
del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e
due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine
e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto
con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena
ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni
due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il
nome da lui assunto”.