Fecondazione eterologa: attesa per la sentenza della Consulta sul divieto
Si attende per domani il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità
del divieto di fecondazione eterologa, previsto dalla legge 40 sulla procreazione
medicalmente assistita. I quindici giudici della Corte Costituzionale dovranno verificare
la corrispondenza dell'articolo 4, comma 3, della legge 40 con le garanzie costituzionali,
su istanza del Tribunale di Firenze che ha già sollevato il dubbio di legittimità
del divieto. Debora Donnini ha chiesto una riflessione a Lucio Romano,
presidente di Scienza e Vita:
R. - La riflessione
può essere portata su di un piano giuridico, su di un piano etico e su un piano biomedico.
Per quanto riguarda la riflessione in ambito bioetico, è evidente che col ricorso
alla fecondazione artificiale eterologa si dà luogo a una scissione dell’ unità parentale,
che si declina nella dimensione genetica e nella dimensione sociale. Questo vuol dire
che sia per quanto riguarda la paternità scissa fra dimensione genetica e paternità
sociale, sia per quanto riguarda la scissione della maternità genetica, sociale e
gestazionale qualora si sia dato ricorso alla donazione di ovociti, la dimensione
della realtà familiare viene comunque a presentare una notevole diversificazione,
perché si assiste alla compresenza di più soggetti, alcuni dei quali evidentemente
devono essere assolutamente tutelati dall’anonimato. Questo contempla anche delle
problematiche di ordine psicologico a carico del concepito, del neonato che evidentemente
nel passare degli anni avrà una possibilità di essere messo a conoscenza dell’esistenza
di un terzo soggetto che è intervenuto nel processo di fecondazione. Credo che questi
siano problemi rilevantissimi non solo per quanto riguarda l’affetto familiare, ma
ancor più per la tutela assoluta dei diritti del concepito.
D. - Da un punto
di vista medico, dal punto di vista della salute, ci sono dei rischi connessi prettamente
alla questione della fecondazione eterologa?
R. - Ci sono dei rischi che sono
riconosciuti a livello internazionale, tant’è che la Società americana di medicina
per la riproduzione ha cercato - già dal 2008 - di normare la procedura della donazione
sia di spermatozoi sia di ovociti, limitando il numero dei donatori, che poi - tra
virgolette - donatori in senso volontaristico lo sono, ma che vengono comunque retribuiti
per quanto riguarda questa che definiamo una donazione particolare. Abbiamo, infatti,
dei dati su come non si possa dar luogo a donazioni che superino 25 nati dallo stesso
donatore in una popolazione di circa 800 mila persone per quanto riguarda gli spermatozoi,
e per quanto riguarda gli ovociti non più di 6 donazioni. E’ evidente che questa criteriologia
sicuramente non tutela del tutto perché, mantenendosi l’anonimato, non potremo mai
sapere se questi donatori saranno donatori seriali presso diversi centri e non solo:
saranno in circolazione fratelli e sorelle per via paterna o per via materna sotto
l’aspetto biologico del donatore e della donatrice, e potrebbe portare evidentemente
dei gravissimi problemi per quanto riguarda l’incontro tra consanguinei. Questo è
riportato nella letteratura internazionale.
D. - Domani, è prevista la sentenza
della Corte costituzionale sulla legittimità del divieto di fecondazione eterologa
previsto dalla legge 40…
R. - L’essenza di tutta la legge 40 era ed è evidentemente
quella di tutelare il concepito, in un equilibrio di valori e in un equilibrio di
tutele che si riferiscono anche ai genitori con sterilità. Questo è un problema di
grande delicatezza, che vuole stare a dimostrare come la legge 40 prendeva e prende
in considerazione tutti i soggetti coinvolti - in primis i diritti del concepito.
Un’eventuale modifica a questo equilibrio relativa all’articolo inerente al divieto
alla fecondazione artificiale eterologa vanificherebbe le finalità della legge 40
e da un lato si ritornerebbe ad una situazione di "far west" procreatico e dall’altro
evidentemente non si tutelerebbe più né il concepito, né tanto meno il nucleo familiare.
La Legge 40 è una legge dello Stato, è una legge laica e non è assolutamente una legge
aggettivabile come cattolica. A tutti è ben noto come la posizione della Chiesa sia
quella di una opposizione, con rilevante criticità, nei confronti di qualsiasi tecnica
che porti all’estraniazione della coppia nel processo procreativo e unitivo.