În vigoare noua Lege vaticană împotriva spălării banilor din activităţi criminale
şi finanţării terorismului; în original nota Sălii de presă a Sfântului Scaun
(RV - 1 aprilie 2011) Vineri 1 aprilie intră în vigoare noua Lege vaticană,
Legea 127 privind prevenirea şi contrastarea spălării banilor din activităţi
criminale şi finanţării terorismului, publicată pe 30 decembrie 2011 împreună cu Scrisoarea
apostolică “Motu Proprio” a lui Benedict al XVI-lea asupra aceluiaşi
argument. Sala de presă a Sfântului Scaun a publicat cu această ocazie o notă
informativă pe care o publicăm deocamdată în original:
“La Legge, come anche
il Motu Proprio, costituiscono un evento di rilevante importanza normativa che ha
un significato morale e pastorale di ampia portata. L’evento odierno s’inscrive
a pieno titolo in quell’impegno della Sede Apostolica su tanti altri temi, forse meno
altisonanti ma non per questo meno rilevanti, di carità nella verità, intesi cioè
all’edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta (cfr. Benedetto XVI, Enciclica
Caritas in veritate, Introduzione, n. 1). Gli Uffici ed Enti tenuti al rispetto
della Legge appena entrata in vigore comprendono l’Istituto per le Opere di Religione
(I.O.R.) e gli altri organismi che dipendono dallo Stato della Città del Vaticano
o dalla Santa Sede, o che sono collegati a quest’ultima. Oggi entra anche
in vigore il Regolamento sul trasporto al seguito di denaro contante che l’Autorità
di Informazione Finanziaria (A.I.F.) ha redatto in attuazione dell’articolo 39 della
Legge n. CXXVII, esercitando le competenze assegnatele dall’art. 33, comma 5, lettera
a), della Legge medesima. L’articolo 39, a sua volta, è conforme a quanto previsto
nella raccomandazione speciale IX del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
(G.A.F.I.) del 22 ottobre 2004 e nel Regolamento (C.E.) 26 ottobre 2005, n. 1889/2005
(relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla
stessa). Tali raccomandazioni e regolamenti esortano i governi ad adottare provvedimenti
per l’individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema
di dichiarazione. La Legge vaticana, quindi, affida all’A.I.F. il compito
di tradurre i principi contenuti nella Legge medesima in disposizioni operative. Le
nuove regole sul trasporto di denaro non vietano di portare somme al seguito superiori
a 10.000,00 euro, sia in entrata che in uscita dallo Stato della Città del Vaticano,
ma prevedono soltanto una dichiarazione da rendere presso gli Uffici ed Enti tenuti
agli obblighi antiriciclaggio, dove debba compiersi una qualsiasi operazione, ovvero,
in luogo di questi, al Corpo della Gendarmeria presso gli ingressi dello Stato. Il
controllo sulle movimentazioni di denaro contante è infatti ritenuto, a livello internazionale,
un importante strumento di trasparenza perché la presenza di un impianto normativo
antiriciclaggio, che prevede attenti controlli sulle movimentazioni finanziarie, può
produrre, suo malgrado, a fini elusivi, un incremento dell’uso di denaro contante
ed anche dei trasferimenti di esso al seguito che tendono a sfuggire ad una tracciabilità
altrimenti più riscontrabile. Di qui l’impegno, da parte di tutte le Autorità antiriciclaggio,
nel richiedere una maggiore trasparenza su tali fenomeni. Il Regolamento,
inoltre, per evitare di rendere le procedure eccessivamente complicate, dispone che
le dichiarazioni del portatore vengano effettuate presso gli Uffici ed Enti tenuti
agli obblighi antiriciclaggio, dove debba compiersi una qualsiasi operazione. Si evita
così di duplicare le operazioni presso soggetti diversi, a un soggetto per dichiarare
le somme eventualmente portate al seguito, a un altro soggetto per compiere l’operazione.
Tale dichiarazione integra l’operazione da compiere e si serve di una modulistica
già predisposta presso gli stessi enti. Essa, inoltre, avviene in modo tale che sia
tutelata la riservatezza e la sicurezza del soggetto che trasporti al seguito denaro
contante ai fini del compimento di operazioni. La dichiarazione dovrà, alternativamente,
essere resa al Corpo della Gendarmeria presso gli ingressi dello Stato solo se il
trasporto al seguito non sia preordinato al compimento di operazioni presso soggetti
tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Anche in tale ipotesi, sono stati predisposti,
per facilitare i relativi adempimenti, appositi moduli, ivi reperibili, da compilare
sul posto. Il Corpo della Gendarmeria, che è stato opportunamente istruito,
si pone, quindi, quale organismo con funzione di raccolta delle dichiarazioni rese
presso di esso, ai fini della loro successiva trasmissione all’A.I.F. L’obbligo
di dichiarazione da parte del portatore trova peraltro, quale contrappeso, un potere
di verifica dell’esatto adempimento di esso in capo alla Gendarmeria stessa. Essa,
ove sussistano fondati motivi di sospetto, procede alla visita dei mezzi di trasporto,
dei bagagli e degli altri oggetti di coloro che entrano o escono dal territorio dello
Stato e, altresì, invita costoro ad esibire il denaro contante portato sulla persona.
L’omesso o parziale adempimento dell’obbligo di dichiarazione è sanzionato amministrativamente. L’A.I.F.,
che conserva sull’argomento un generale potere di controllo, emanerà in futuro altri
Regolamenti, facilitando la vita degli operatori, dei cittadini e dei dipendenti e
garantendo a tutti chiare disposizioni per l’esatto adempimento degli obblighi previsti
nella Legge. L’A.I.F., insomma, quale Autorità pubblica, ha il compito di
servire la Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede e, attraverso di loro, favorire
tutti coloro che vi operano. L’A.I.F., proseguendo in quest’attività di
traduzione dei principi, in attuazione dell’articolo 34, comma 3, ha anche provveduto
ad elaborare "indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette" ai
fini della più agevole individuazione, da parte dei soggetti obbligati alla Legge
n. CXXVII, delle situazioni di rischio operativo. Anche tale provvedimento
si muove nella logica di assicurare all’operatore, a garanzia di tutti, strumenti
di informazione ed anche di formazione sulle tecniche più diffuse, ormai globali,
maturate nel campo del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
al fine di aiutare l’operatore a valutare correttamente le situazioni in cui viene
a trovarsi e, altresì, gli strumenti di cui si serve nella quotidiana operatività. Ovviamente
una buona conoscenza delle norme e dei regolamenti applicativi è la base per l’esercizio
consapevole delle responsabilità personali. L’A.I.F., dunque, provvede a dare la dovuta
pubblicità legale alle prescrizioni che abbiano vigore nello Stato e nella Santa Sede
con l’inserimento dei vari provvedimenti normativi negli Acta Apostolicae Sedis. Oltre
a tale forma di pubblicità legale, l’A.I.F. ha provveduto a dare comunicazione del
Regolamento sul trasporto al seguito mediante avvisi, collocati in appositi spazi
di maggiore frequentazione, contenenti una sintetica elencazione del contenuto e degli
adempimenti richiesti dalla normativa. L’Autorità ha seguito un approccio
analogo anche per quel che concerne la Legge n. CXXVII ed il Motu Proprio, i quali,
unitamente al Provvedimento sugli "Indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni
sospette", sono stati recapitati alle istanze della Santa Sede, dello Stato della
Città del Vaticano e a quelle collegate con la Santa Sede che, sulla base di una prima
ricognizione, relativa all’attività svolta da questi Uffici, si ritiene che potrebbero
rientrare tra i soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n.
CXXVII. L’invio della normativa adottata a dette istanze è preordinato a
rammentare e spiegare loro che, in forza della Legge, ove svolgano una delle attività
previste nella Legge stessa, sono tenute: a) ad osservare, principalmente,
obblighi di adeguata verifica (artt. 28-31 della Legge); di registrazione dei rapporti
e delle operazioni (art. 32 della Legge); di conservazione delle informazioni ad essi
inerenti (art. 32 della Legge); di segnalazione all’A.I.F. delle eventuali operazioni
sospette (art. 34 della Legge); b) a predisporre i necessari assetti organizzativi
e le procedure entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge, dando comunicazione
dei provvedimenti assunti, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all’A.I.F. Come
si diceva nella prima parte di questo testo, la Legge CXXVII è conforme a quanto previsto
dai più recenti dispositivi normativi previsti da importanti organismi europei ed
internazionali con i quali l’A.I.F. è già entrata in contatto. In tal senso,
il Prof. Marcello Condemi e l’Avv. Francesco De Pasquale, rispettivamente Sostituto
del Presidente e Direttore dell’A.I.F., hanno partecipato lo scorso mese, in rappresentanza
della Santa Sede e dell’Autorità medesima, alla terza riunione sull’applicazione della
Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Detta Convenzione è stata firmata
a Varsavia nel 2005. I predetti rappresentanti, a margine dei lavori, hanno
avuto modo di intrattenersi con esponenti di MONEYVAL, organismo del Consiglio d’Europa
deputato alla valutazione dell’ordinamento antiriciclaggio ed antiterrorismo anche
della Santa Sede. Nei prossimi giorni, poi, i medesimi rappresentanti saranno
presenti a Strasburgo alla 35° riunione Plenaria di MONEYVAL, nell’ambito della quale
si discuterà anche della candidatura della Santa Sede a sottoporre alla valutazione
di tale organismo il proprio assetto antiriciclaggio ed antiterrorismo.”