Nuova legge vaticana sul diritto d'autore per tutelare l’autenticità del Magistero
Il 19 marzo scorso la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano
ha approvato la nuova legge vaticana sulla protezione del diritto d'autore sulle opere
dell’ingegno e dei diritti connessi. La normativa – riferisce un articolo de L’Osservatore
Romano a cura di Carlo Carrieri e Sergio F. Aumenta - è stata resa necessaria dall’evoluzione
tecnologica in atto, nel cui contesto la tutela del diritto di autore e dei diritti
connessi è stata messa significativamente alla prova. Infatti, se da un lato la maggiore
facilità di diffusione dei dati rende sempre più accessibile il patrimonio delle informazioni
in ogni parte del mondo, favorendo la stessa opera evangelizzatrice, dall’altro richiede
una maggiore attenzione per garantire l’integrità dei contenuti, soprattutto quando
questi facciano riferimento all’insegnamento evangelico o al magistero ecclesiastico.
Per questo la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha ritenuto
opportuno procedere all’aggiornamento della legge n. XII, approvata da Giovanni XXIII
il 12 gennaio 1960, che finora regolava la materia del diritto di autore nello Stato.
Quella legge vaticana, a parte poche particolarità, aveva recepito la legge italiana
n. 633 del 1941, con le modificazioni intervenute fino a quel momento. La nuova legge
sul diritto di autore, che non ha voluto distaccarsi dal criterio già adottato in
precedenza, recepisce nello Stato della Città del Vaticano la normativa vigente in
Italia ma, a differenza della legge del 1960, è stato opportunamente previsto che
i futuri adeguamenti della fonte italiana si intenderanno automaticamente recepiti
senza bisogno di ulteriori atti formali. La recezione automatica, tuttavia, avviene
con i consueti limiti previsti dalla Legge sulle fonti del diritto (del 1° ottobre
2008, n. lXXI). Tali limiti trovano applicazione nel caso di norme contrarie ai precetti
di diritto divino o ai principi generali del diritto canonico, o alle norme dei Patti
Lateranensi con le successive modificazioni, oppure a quelle di altri accordi internazionali
e qualora, in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente nello Stato della
Città del Vaticano, le norme della legislazione italiana non risultassero applicabili.
In particolare, si tiene in grande conto l’esigenza della diffusione dei testi originali
del Magistero, che ogni privato ha la possibilità di scaricare liberamente dal sito
internet della Santa Sede e di diffondere, purché non ne tragga profitto economico.
Tale disposizione, che rappresenta una peculiarità della disciplina vaticana rispetto
a quella italiana, consente di tutelare non solo i diritti di diffusione e riproduzione,
ma soprattutto l’originalità e integrità dei testi del Magistero che, pertanto, è
giuridicamente illecito (oltre che eticamente riprovevole) modificare. In questo modo
la Santa Sede avrebbe il diritto di chiedere a un editore (anche su internet) la correzione
o la rimozione di un documento del Magistero che sia stato pubblicato a scopo commerciale,
senza autorizzazione, oppure con errori o modifiche del testo. Scopo della legge non
è quindi di sottrarre alla libera fruibilità personale i testi del Magistero, che
continueranno a essere disponibili per attività non lucrative, ma di proteggerne l’integrità
e in definitiva l’autenticità dei contenuti. La nuova norma introduce inoltre l’espressa
tutela degli scritti e dei discorsi del Pontefice e regolamenta i criteri di gestione
della sua immagine e della voce (che continueranno a essere affidati, come già avviene,
rispettivamente alla Libreria Editrice Vaticana, al Centro Televisivo Vaticano e alla
Radio Vaticana) rispondendo in tal modo a una viva esigenza di protezione da abusi
ed utilizzi non appropriati. Una novità della legge ora approvata è la creazione della
Commissione per la proprietà intellettuale, che è stata da più parti ritenuta necessaria
per discutere le questioni più importanti e favorire il coordinamento necessario tra
le amministrazioni vaticane.