2010-10-13 15:07:13

Intervento di Mons. Dimitrios SALACHAS, Vescovo titolare di Carcabia, Esarca Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Grecia (GRECIA)


La massiccia emigrazione di fedeli orientali cattolici dal Medio Oriente in Occidente in territori di circoscrizioni ecclesiastiche latine pone l'urgente problema della loro cura pastorale e del loro stato giuridico. Il Vaticano II e in seguito il supremo legislatore nella Chiesa cattolica, il Romano Pontefice, nella sua sollecitudine per la Chiesa universale, con la promulgazione di due Codici, uno per la Chiesa latina e un altro per le Chiese orientali cattoliche, vi ha sufficientemente provveduto con norme adatte ordinando la fedele osservanza.

Anzitutto il Codice orientale enuncia un principio generale, secondo il quale i fedeli delle Chiese orientali, anche se affidati (commissi) alla cura pastorale di un vescovo o del parroco di un'altra Chiesa sui iuris, inclusa qui anche la Chiesa latina, rimangono tuttavia sempre ascritti alla propria Chiesa, tenuti ad osservare ovunque nel mondo il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, spirituale e disciplinare proprio.
Un altro principio è il seguente: nei luoghi dove non è stata ancora costituita dalla Sede Apostolica una propria gerarchia per i fedeli orientali, si deve ritenere come Gerarca proprio (Ordinario) degli stessi fedeli il Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina; cioè sono giuridicamente sottomessi alla giurisdizione del Vescovo del luogo, anche della Chiesa latina (can. 916,§5).
In questi casi, diritto e dovere del Vescovo latino - che ha nella sua diocesi dei fedeli orientali cattolici - è di salvaguardare e garantire a questi fedeli l'osservanza del proprio rito, cioè la propria liturgia e disciplina canonica, e provvedere a creare quelle strutture ecclesiali canoniche previste anche dal Codice latino, come ad esempio l'erezione di parrocchie personali. Inoltre, è noto che specie in materia di sacramenti di iniziazione cristiana e di matrimonio, i due Codici stabiliscono norme diverse, codificando rispettivamente la legittima diversità della tradizione latina e orientale. Ciò implica che il Vescovo o parroco latini siano sufficientemente a conoscenza di queste legittime differenze e favoriscano in pratica l'osservanza della tradizione orientale per i fedeli orientali soggetti alla loro giurisdizione, senza imporre agli orientali - a loro soggetti - la disciplina e prassi latina, come molto spesso accade in paesi d'occidente per semplice ignoranza.
È urgente, perciò, che nei seminari latini in luoghi dove esistono dei fedeli orientali, gli alunni siano istruiti anche nel campo della disciplina che vige per gli orientali. Gli stessi vescovi, gli stessi parroci in queste circoscrizioni latine sono tenuti a conoscere tale disciplina per garantire il diritto e l'obbligo dei fedeli orientali, loro sudditi, di osservare il proprio rito, cioè promuovere la loro identità cattolica ed orientale nella Chiesa universale.
Il supremo legislatore ha dotato la Chiesa cattolica di due normative canoniche, cioè di due Codici, uno per la Chiesa latina e uno per le Chiese orientali, di cui si è celebrato in questi giorni il 20° anniversario della promulgazione. L'emigrazione perciò crea nuove urgenti necessità pastorali che richiedono una, anche se sommaria, conoscenza di questa normativa, cioè che i vescovi orientali conoscano la legislazione latina, e che i vescovi latini la legislazione orientale. Il Vaticano II (OE) insegna che, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, le Chiese d'oriente e le Chiese d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline, più adatte al bene delle anime dei propri fedeli.

[00065-01.03] [IN043] [Testo originale: italiano]







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