Con l'entrata in vigore delle modifiche al Codice penale, in Ucraina si attendono
nuovi diritti per i carcerati. Tra questi il diritto a una maggiore libertà di religione.
Fra le nuove disposizioni, approvate dal Parlamento lo scorso 21 gennaio e di recente
firmate dal capo dello Stato, l'integrazione dell'art. 7 che proibisce la discriminazione
dei detenuti "per motivi di razza, colore della pelle, convinzioni politiche e religiose,
genere, status e luogo di residenza". Un ulteriore emendamento stabilisce che "le
associazioni religiose e di cittadini e le organizzazioni umanitarie" possono offrire,
"nei termini stabiliti dal codice penale e dalla legislazione dell'Ucraina", il proprio
aiuto "agli organi e alle autorità carcerarie nella correzione dei detenuti e nelle
attività per la loro rieducazione sociale". Un nuovo comma dell'articolo che regolamenta
lo svolgimento delle liturgie e delle cerimonie religiose negli istituti carcerari
stabilisce che l'amministrazione penitenziaria non può "esprimere opinioni nei confronti
delle religioni". Nel giugno 2009, l'Ugcc, la Chiesa Ucraina Greca Cattolicaaveva
promosso a Kiev in collaborazione con il Dipartimento di Stato per l'attuazione della
pena, la Commissione cattolica internazionale per l'assistenza pastorale in carcere
(Iccppc) e la Missione cristiana per il servizio carcerario in Ucraina, il congresso
internazionale "La dimensione giuridica del ministero in carcere". Obiettivo dell'iniziativa,
si legge in un comunicato del Sir, era garantire l'umanizzazione delle politiche penitenziarie
nel Paese. (V.V.)